Certificato Prevenzione Incendi per AUTOFFICINE e CARROZZERIE
Ecco chi è obbligato al CPI
Tutte le officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie che abbiano una superficie coperta superiore a 300 metri quadri compresi i locali ad uso ufficio e servizi, sono previste al punto 53 dell’allegato I al DPR 151/2011.
Chi invece non è obbligato al CPI
Tutti gli autoriparatori o carrozzerie con locali inferiori a 300 metri quadri non hanno nessun adempimento formale. . .
Attenzione!!! Sebbene la soglia dei 300 metri quadri è la più ricorrente, tuttavia potrebbe essere OBBLIGATO al CPI se per esempio nel locale c’è una caldaia (per il riscaldamento) o forni per le carrozzerie con una potenza superiore a 116 kW. In questo caso diventa un soggetto OBBLIGATO.
Infatti questa punto rientra nell’Attività n° 74 del D.P.R. 151/2011, ovvero:
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.
Nel caso di una Carrozzeria è facile che il forno abbia una potenzialità che rientra nel limite del campo di applicazione del Certificato Prevenzione Incendi per Autofficine e Carrozzerie.
Se poi abbiamo anche un impianto di riscaldamento dell’Autofficina (o Carrozzeria che sia) magari alimentato a gas e tenendo conto della superficie è altrettanto facile rientrare nella potenzialità della caldaia del decreto ed essere soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco.
COSA SUCCEDE SE NON SI FA IL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI? E A CHE COSA SI VA IN CONTRO?
Ecco cosa rischi:
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’, MULTA E CONSEGUENZE PENALI
Art. 20 – Sanzioni penali e sospensione dell’attività
“1) Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro . . . (omissis)”
“3) Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio . . . (omissis)”
E SE HAI COLLABORATORI, COS’ALTRO SUCCEDE?
Il Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori stabilisce le norme di tutela e obblighi da adottare laddove siano presenti lavoratori o collaboratori (ne basta soltanto uno), e le Autofficine e Carrozzerie devono attuare queste misure attraverso anche l’autorizzazione OBBLIGATORIA dei Vigili del Fuoco rappresentate dal Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.).
E INVECE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA AZIENDALE? TUTTO REGOLARE?
Assolutamente NO, anche in questo caso considerando che ogni Attività dovrebbe avere una idonea copertura assicurativa ivi compresi i rischi di incendio, ma un aspetto che viene spesso dimenticato è che se l’Autofficina o Carrozzeria è soggetta al Controllo dei Vigili del Fuoco e non hai l’autorizzazione (Il Certificato Prevenzione Incendi appunto) . . . Semplicemente la Compagnia di Assicurazioni NON RISARCISCE I DANNI DI UN INCENDIO (per colpa grave, dolo tra le altre cose, è descritto esplicitamente nelle Condizioni Generali).
In buona sintesi, il fatto di NON essere in possesso di un’Autorizzazione OBBLIGATORIA come il Certificato di Prevenzione Incendi la quale è reato penale e punita dalla legge, costituisce una colpa grave da parte del Contraente o Assicurato nel caso di un’Azienda.
Questa condizione, è espressamente descritta nelle Condizioni Generali che si sottoscrivono con l’Assicurazione e formano parte integrante delle ESCLUSIONI.
Per gentile concessione della Compagnia di Assicurazioni Allianz, evidenziamo un estratto del Fascicolo Informativo – IMPRESA SICURA – Condizioni di assicurazione:
Art. 5.2 – Esclusioni – L’Impresa non è obbligata in alcun caso per i danni
a) causati da o dovuti a:
– dolo del Contraente o dell’Assicurato – ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori – nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; . . .”
Sotto questa luce, il Certificato Prevenzione Incendi assume un’importanza primaria, non solo è un’Autorizzazione OBBLIGATORIA ma può colpire pesantemente il futuro dell’Autofficina o Carrozzeria.
Molti titolari di Autofficine o Carrozzerie trascurano questo particolare, in questo caso la domanda da farsi sarebbe:
Vale la pena aldilà dei rischi penali, sanzioni amministrative e sospensione dell’Attività, rischiare di NON essere risarcito dalla Compagnia di Assicurazioni (alla quale paghi regolarmente il premio assicurativo) se non hai il Certificato Prevenzione Incendi per Autofficine e Carrozzerie?
ALLORA, QUALE E’ LA PRIMA COSA DA FARE PER ESSERE TRANQUILLI?
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