Obbligo di redazione del DVR

pena la SOSPENSIONE dell’ATTIVITA’

Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146; Allegato I D.Lgs 81/08 e Circolare n. 4 del 9/12/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; tre riferimenti che vanno letti unitamente e che stabiliscono un obbligo da tenere in estrema considerazione. . .

Chiusura dell’azienda ovvero fermo all’attività d’impresa, se in fase di ispezione l’ispettore costata la mancata redazione del DVR – Documento Valutazione dei Rischi, ci sono poi altre ipotesi delle quali ci occuperemo in altri articoli per rendere maggiore chiarezza.

 

La possibilità che vengano a farti visita

Prima di entrare però nel contenuto, è necessario fare una riflessione su un aspetto fondamentale che riguarda la possibilità di frequenza delle ispezioni. . .

Al netto che la redazione del DVR è obbligatoria da molti anni (ci mancherebbe), l’esibizione in fase di ispezione era ritenuta “casuale e non frequente” da alcune attività produttive in quanto maggiormente riservata a settori specifici (per esempio l’edilizia). Questa percezione in particolar modo le microimprese si traduceva nella mancata redazione, firma, nomine RSPP, RLS, Medico Competente (ove richiesto), data certa o aggiornamento del DVR.

 

Allora, chi può venire a controllare?

L’aspetto fondamentale al quale facevo riferimento infatti riguarda la percentuale ed i preposti al controllo, per esempio:

Controlli dell’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza: 1 azienda su 50

Controlli dell’Ispettorato del Lavoro: 1 azienda su 9

Significa che la possibilità di essere controllati è molto più alta con l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro introdotto recentemente.

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la relativa applicazione del contenuto, costituisce in effetti oltre a tutelare la salute dei lavoratori impiegati nel luogo di lavoro, uno strumento importantissimo per la conduzione dell’azienda, evidenziando eventuali fattori di rischio residuo e dando le indicazioni operative per eliminarli e/o renderli accettabili.

In questo modo l’attività d’impresa può essere svolta in tranquillità e sostenibilità.

Un’azienda sicura è soprattutto un’azienda sana.

  1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

In considerazione del tenore letterale della previsione, si ritiene che il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.

Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito di cui all’articolo 29, comma 4, TUSL sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione.

Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR. 

Si rammenta, infatti, che la previsione dell’articolo 28, comma 2, del d.lgs. 81/2008 contempla “la data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato”.

 

Concludendo. . .

Controlla dunque l’effettiva redazione del DVR della tua azienda e nel caso tu abbia dimenticato di farla, corri ai ripari velocemente ricordando che conta la data certa dell’elaborazione, che deve essere ovviamente precedente alla data del controllo, mi raccomando!

data certa DVR

La circolare completa la puoi consultare cliccando a questo link:

https://www.ispettoratolavoro.gov.it

Spero che questi consigli possano esserti di aiuto, ci vediamo nel prossimo articolo. . .

 

Un abbraccio!

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Dott. P.I. Ing. Fernando Michelena
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(Professionista Antincendio iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dei D.Lgs. 08/03/2006 n.139 e D.M. 05/08/2011)
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Fondatore CPI Facile
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Cell: 324 807 4146,