Il Certificato Prevenzione Incendi: STRUTTURE ALBERGHIERE

[Parte 1]

Le strutture alberghiere con più di 25 posti letto

L’italia è un paese in cui l’industria alberghiera è uno dei pilastri dell’economia e come tale se la struttura ricettiva ha più di 25 posti letto, è soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco e pertanto al Certificato Prevenzione Incendi.

Per meglio illustrare quali sono tutte le implicazioni che riguarda la prevenzione incendi nelle strutture alberghiere, faremo un esempio reale che abbiamo curato personalmente:

Nicole, dopo la scuola alberghiera e con l’aiuto del papà, ha trovato un’occasione da non perdere; una struttura degli anni ’60 da acquistare che precedentemente era destinata ad un albergo e ha bisogno di parecchi lavori di adeguamento e ristrutturazione.

Un dato fondamentale ai fini antincendio è che l’attività “albergo” era preesistente alla data del 9 aprile 1994 (attività non di nuova costruzione ma adeguamento di un’attività esistente).

Ora vedremo come è possibile rientrare nella categoria “B” avendo due attività di categoria “A” con annessa un’attività addirittura NON SOGGETTA ma rilevante ai fini antincendio.

L’attività bed & breakfast, ai sensi dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 risulta compresa ai punti:

  1. Attività 66 Categoria A Albergo con capienza massima di 40 posti letto”;
  2. Attività 74 Categoria A “Impianto di produzione calore da 130 kW”;
  3. E’ presente anche un’attività NON SOGGETTA ai sensi dell’Allegato I al D.P.R. ma rilevante ai fini antincendio e quindi soggetta alla valutazione, si tratta di “Locale cucina con apparecchi alimentati a gas metano di potenzialità totale pari a 68,5 kW”.

Quindi, con molta determinazione, Nicole si imbatte in questo suo primo viaggio nel mondo del lavoro con l’aiuto di un architetto ed un’impresa di costruzioni di un amico di famiglia che ha accettato di effettuare una parte dei lavori in economia.

Gli aspetti fondamentali da tener presente per questo tipo di attività sono:

  • Le attività aziendali che dovrà svolgere;
  • L’ubicazione della struttura, le dimensioni e l’altezza;
  • Le norme tecniche di riferimento;
  • Le caratteristiche distributive dell’immobile;
  • Le aree ed impianti a rischio specifico;
  • La resistenza al fuoco delle strutture;
  • La reazione al fuoco dei materiali;
  • I corridoi;
  • Le comunicazioni verticali;
  • Gli ascensori e montacarichi;
  • Le aperture di aerazione;
  • Il locale macchine;
  • Le misure di evacuazione in caso di emergenza;
  • Gli spazi per riunioni, intrattenimento e simili;
  • I servizi tecnologici;
  • Gli impianti elettrici;
  • I sistemi di allarme;
  • Gli estintori;
  • L’impianto idrico antincendio;
  • L’impianto di rivelazione incendi;
  • La segnaletica di sicurezza;
  • La gestione della sicurezza;
  • L’addestramento del personale;
  • Il registro dei controlli;
  • Le istruzioni di sicurezza;

Per l’attività NON SOGGETTA:

  • La valutazione dell’attività;
  • Il luogo di installazione e l’ubicazione;
  • Le aperture di areazione;
  • Le caratteristiche costruttive;
  • L’accesso e comunicazioni;
  • L’impianto di adduzione del gas;
  • L’impianto elettrico della cucina;
  • Gli estintori;

Infine, per l’impianto di produzione di calore (locale centrale termica):

  • Le aperture di areazione;
  • Le caratteristiche costruttive, l’accesso e comunicazioni;
  • Gli apparecchi e bruciatori;
  • L’impianto di adduzione del gas;
  • L’impianto elettrico del locale caldaia;
  • Gli estintori;

A differenza del serbatoio di G.P.L. appartenente alla categoria “A” che Alice ha installato nella sua villetta di campagna, Nicole invece deve darsi da fare molto di più per quanto riguarda il suo albergo (parliamo ovviamente ai fini antincendio).

Le attività aziendali che dovrà svolgere

 Bisogna spiegare ai Vigili del Fuoco quali sono le attività che si svolgeranno, ricordati che il funzionario che dovrà valutare l’attività nel suo complesso è un tecnico che non necessariamente ha delle doti da indovino, quindi, siccome Nicole è la persona che ha l’idea nel suo complesso di come intende condurre il suo albergo, dovrà nel dettaglio trasmetterlo al professionista che redigerà la relazione tecnica da presentare al Comando dei Vigili del Fuoco di competenza.

In questo caso, ma solo a scopo illustrativo e didattico, Nicole ha deciso di avviare un’attività ricettiva di tipo alberghiero con annessa ristorazione e di conseguenza un locale cucina con alimentazione a gas dalla rete cittadina, la struttura ha una hall per l’accettazione degli ospiti.

L’edificio ha 3 piani fuori terra con un’altezza massima di 11,40 metri non esistendo piani interrati, in adiacenza ci sono altre attività ed infine una centrale termica per il riscaldamento  dell’acqua sanitaria.

L’ubicazione della struttura, le dimensioni e l’altezza

L’albergo si trova all’interno di un edificio adiacente ad altre attività indipendenti e di tipo isolato, adibito esclusivamente ad albergo e circondato da strade urbane.

L’edificio ha 130 m2 di superficie al piano terra, 128 m2 al piano primo, 128 m2 al piano secondo e 110 m2 al piano terzo con copertura a terrazza (praticabile).

L’edificio è interamente comunicante attraverso una scala di tipo protetto con porte e strutture resistenti al fuoco REI 60.

L’altezza ai fini antincendio è esattamente 11,40 metri, e si sviluppa in 3 piani fuori terra con un’altezza massima inferiore a 12 metri.

Le norme tecniche di riferimento

  • DECRETO M.I. del 9 Aprile 1994. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
  • CIRCOLARE M.I. N. P 1226/4122/1 del 20 Maggio 1994. Decreto Ministeriale 09 Aprile 1994Piano programmato di cui al punto 21.2 del Decreto Ministeriale 09 Aprile 1994 regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico alberghiere – chiarimenti
  • CIRCOLARE M.I. N. P 554/4122/1 del 28 Marzo 1995. Piano programmato di cui al punto 21.2 del Decreto Ministeriale 09 Aprile 1994.
  • CIRCOLARE M.I. N. P 1177/4122/1sott. 1 del 03 Luglio 1995. Decreto Ministeriale 09 Aprile 1994 – Piano programmato degli interventi di adeguamento per le attività ricettive turistico alberghiere esistenti.
  • CIRCOLARE M.I. N. P2215/4122/1sott. 1 del 29 Novembre 1995. Decreto Ministeriale 09 Aprile 1994 – criteri per la concessione delle deroghe in via generale al punto 20.4.2.
  • D.M. 07 Aprile 1999. Modificazioni dell’Allegato al Decreto Ministeriale 09/04/1994, recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico alberghiere
  • D.M. 20 Dicembre 1999. Modificazioni dell’Allegato al Decreto Ministeriale 09/04/1994, recante l’approvazione della regola di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico alberghiere
  • CIRCOLARE M.I. N. P500/4122/1sott. 1/B del 04 Aprile 2001. Impianti di protezione attiva antincendio.
  • D.M. 06 Ottobre 2003. Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico alberghiere esistenti di cui al Decreto 09/04/1994.
  • DECRETO M.I. 09/03/2007. Norme sulla resistenza al fuoco delle strutture.
  • D.M. 30 Novembre 1983. Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.
  • LEGGE N. 46 del 5 Marzo 1990. Norme per la sicurezza degli impianti.
  • D.P.R. N. 447. Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5/3/1990 in materia di sicurezza degli impianti.
  • DECRETO N. 37 DEL 22/01/2008. Norme per la sicurezza degli impianti.
  • DECRETO M.I. 12/04/1996. Norme sugli impianti di produzione di calore con alimentazione a gas.
  • CIRCOLARE M.I. N. 24 del 26 GENNAIO 1993. Impianti di protezione attiva antincendi.
  • D.P.R. N. 151/2011. Regolamento recante disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione incendi.
  • DECRETO 4 Maggio 1998. Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonchè all’uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco.
  • DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 08 aprile 2008

Attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Le caratteristiche distributive dell’immobile

L’immobile è distribuito come segue:

Piano terra

  • Hall;
  • Due sale ristoro;
  • Servizi igienici e spogliatoio;
  • Locale cucina;
  • Locale centrale termica;

Piano Primo

  • 9 camere per ospiti con servizi igienici;
  • Totale 20 posti letto;

Piano Secondo

  • 9 camere per ospiti con servizi igienici;
  • Totale 20 posti letto;

Piano Terzo

  • 2 terrazzi di copertura scoperti;
  • 1 locale tecnico;
  • 1 locale tecnologico;
  • 1 locale lavatoio;

Le aree e gli impianti a rischio specifico

 Nell’albergo di Nicole non sono presenti locali adibiti a magazzino, nell’anticucina si trova una piccola dispensa per le scorte giornaliere in quanto una delle caratteristiche fondamentali che Nicole vuole far risaltare, oltre all’accoglienza, è anche una cucina casareccia a “chilometro zero” con prodotti freschi.

Ovviamente, per cucinare è necessario il gas in cucina per la cottura dei pasti ed è presente anche un impianto di produzione calore che è installato in un locale adiacente alla cucina con una parete divisoria resistente al fuoco.

Tutta la struttura è costruita in muratura a blocchi e i solai sono in materiale latero-cementizio con tramezzi in laterizi forati intonacati.

La resistenza al fuoco delle strutture

 Per verificare la resistenza al fuoco delle strutture, Nicole ha incaricato un architetto che ha seguito le indicazioni del Decreto 09/03/2007 e una volta ultimate, il professionista ha rilasciato una certificazione dei risultati.

Tutte le strutture portanti e di separazione sono risultate R/REI 60, superiori a quanto richiesto dal decreto 09/04/1994 che in buona sostanza richiede per gli edifici inferiori ad altezza 12 metri (ricordiamo che l’albergo di Nicole ha un’altezza massima di 11,40 metri) una resistenza al fuoco delle strutture di tipo R/REI 30.

Il vano scale che collega i piani dell’albergo, così come le porte sono del tipo REI 60.

Le pareti di separazione con altre attività non pertinenti sono del tipo REI 90 e quella di divisione (con il locale dove è installata la centrale termica) è REI 120.

La reazione al fuoco dei materiali

 Siccome la precedente attività richiedeva una ristrutturazione generale così come per gli arredi e i rivestimenti, Nicole, dopo aver consultato l’architetto che stava curando il design interno, ha scelto tessuti e rivestimenti conformi alle prescrizioni di sicurezza dettati dal Decreto del Ministero dell’Interno del 26/06/1984; per scopo didattico vi do alcuni dettagli di carattere generale:

  • Negli atri, disimpegni, nei corridoi, nelle scale e nei passaggi in genere ha impiegato materiali in classe 1 di reazione al fuoco su una superficie inferiore al 50% di quella totale, invece nella parte restante ha impiegato materiali di classe 0;
  • In tutti gli altri ambienti ha utilizzato rivestimenti con materiali di classe non superiore a 2 mentre gli altri materiali di rivestimento sono di classe 1;
  • Tutti i materiali di rivestimento combustibili (rivestimenti, ecc) sono stati installati aderendoli a elementi costruttivi di classe zero (0) escludendo interstizi, spazi vuoti, passerelle o intercapedini;
  • I tendaggi li ha scelti in classe di reazione al fuoco non superiore a 1;
  • Infine, tutti i materassi Nicole li ha acquistati in Italia alla Materassia di classe 1M.

I corridoi

 Tutti i corridoi che comunicano tra le scale, le varie camere da letto ed i servizi hanno una resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

Siccome l’albergo ha un impianto automatico di rivelazione incendi, le porte delle camere non devono necessariamente avere caratteristiche non inferiori a REI 15 con dispositivo di auto-chiusura (questo vincolo è previsto nel punto 19.5 del Decreto Ministeriale 9/4/1994).

Le comunicazioni verticali

La scala dell’albergo è del tipo protetto (REI 60) ed ha una larghezza di 1,20 metri, costituendo la via di esodo per il piano primo e secondo.

Le persone che si trovano al piano terra, avranno la possibilità di defluire da una uscita di sicurezza da 1,80 metri che si trova nella sala ristoro.

Nella sommità del vano scala, è stata praticata una superficie di areazione di 1 m2.

Nella seconda parte dell’articolo affronteremo gli ascensori, le misure di evacuazione in caso di emergenza, i servizi, gli impianti e altro ancora.

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    Summary
    Photo ofDott. P.I. Ing. Fernando Michelena
    Name
    Dott. P.I. Ing. Fernando Michelena
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    (Professionista Antincendio iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dei D.Lgs. 08/03/2006 n.139 e D.M. 05/08/2011)
    Website
    Job Title
    Fondatore CPI Facile
    Company
    INGEGNERIA MICHELENA Società tra Professionisti Srl
    Address
    ing@michelena.it,
    Cell: 324 807 4146,